Inquadramento normativo del deposito temporaneo rifiuti

deposito temporaneo rifiuti

L’art. 183, comma 1, lett. bb), del D.L.vo n. 152/2006[1], definisce il deposito temporaneo come “il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

  • i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  • i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  • il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  • devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;
  • per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo”.

Innanzitutto, è opportuno rammentare che il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo ove sono stati prodotti non richiede un’autorizzazione preventiva a condizione che avvenga nel rispetto di determinati limiti temporali o quantitativi posti dall’art. 183 innanzi riportato, in quanto per definizione si tratta di un raggruppamento precedente alla raccolta e solo a partire da quest’ultima si può iniziare a parlare di “gestione” di rifiuti che, come tale, deve essere autorizzata.

Tale istituto – già presente nel nostro ordinamento a far data dal 1997 sotto la vigenza del Decreto Ronchi[5] – costituisce evidentemente un’ipotesi derogatoria ed eccezionale rispetto alle forme di stoccaggio rifiuti (deposito preliminare e messa in riserva) e, in ragione della sua importanza, ha subìto significative modifiche normative. La sua versione vigente è data dalle modifiche previste dalla L. 6 agosto 2015, n. 125[6], di conversione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78[7] che ha, anzitutto, introdotto nella definizione previgente, a parere di chi scrive impropriamente, il concetto di “deposito preliminare alla raccolta” ed, altresì, precisato che per “luogo di produzione dei rifiuti” bisogna intendersi “l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti”.

L’osservanza delle condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo, peraltro, solleva il produttore da alcuni obblighi: ai sensi del comma 17 dell’art. 208[8] del già citato D.L.vo n. 152/2006, infatti, le norme in materia di autorizzazione non si applicano al deposito temporaneo, fermi restanti l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ed il divieto di miscelazione.